News inserita in data: 14/04/15
ESCLUSIONE DA GARA DI APPALTO
Riconoscere se un'impresa ha agito con grave negligenza o colpa grave non spetta ai giudici amministrativi
La società arrivata seconda aveva proposto ricorso al TAR Piemonte, per l'annullamento della determinazione che aggiudicava la gara ad un'altra impresa. Ma il TAR Piemonte respingeva il ricorso, ritenendo illegittima la stessa partecipazione alla gara di tale società a causa delle gravi inadempienze poste in essere nell’esecuzione di un precedente contratto sempre relativo al servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana.
La società, allora, ha proposto appello al Consiglio di Stato il quale le ha dato ragione ed ha affermato, con sentenza n. 1619 del 27 marzo 2015, che l’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 riguarda, in realtà, "un fatto complesso che impone la distinzione tra il giudizio afferente la fase negoziale del pregresso rapporto ed il giudizio relativo all’esercizio di poteri amministrativi. Il primo giudizio è riservato all’amministrazione che, quale parte di un pregresso rapporto, può ritenere che l’altra parte abbia posto in essere, nell’esecuzione delle prestazioni, un comportamento connotato da grave negligenza o malafede.
L’amministrazione potrebbe decidere di risolvere il contratto stipulato. In questo caso, se insorgano contestazioni, la competenza a dirimerle spetta al giudice ordinario. Il secondo giudizio spetta anch’esso all’amministrazione che adotta, nell’esercizio di un potere pubblico, la determinazione con la quale esclude un’impresa da una gara ovvero annulla una aggiudicazione già disposta. Si tratta di un potere discrezionale che deve valutare se il fatto pregresso abbia concretamente reso inaffidabile l’impresa con possibile pregiudizio dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione di determinati servizi. In questo caso, se insorgono contestazioni, la competenza a dirimerle spetta al giudice amministrativo che esercita un controllo sulle cause esterne che hanno determinato la rottura del rapporto fiduciario al fine di accertare se esista una figura sintomatica dell’eccesso di potere idonea a comportare l’illegittimità degli atti amministrativi".
Fonte: Il Quotidiano della PA
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